Illogico non assegnare tutti i posti con gli scorrimenti: prima il merito, poi tutto il resto
Con ordinanza della Sezione Settima, resa il 28 luglio 2026 e pubblicata il 4 agosto 2026, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare di una candidata non ammessa, contro il diniego del TAR Lazio in tema di accesso a Medicina e Chirurgia e riformando la decisione del TAR Lazio (Sez. III) che aveva rigettato l’istanza cautelare della ricorrente.
Il Collegio qualifica il c.d. “semestre filtro” come non rispettoso del principio meritocratico perché non riassegna, secondo l’ordine di graduatoria, i posti lasciati liberi dai rinunciatari, imponendo una scelta “immediata e irreversibile” che estromette dagli scorrimenti anche candidati con punteggi elevati.
I giudici di Palazzo Spada definiscono “illogica” la scelta di riservare i posti residui a cambi sede o iscrizioni ad anni successivi, anziché rispettare la graduatoria e permettere ad altri candidati esclusi di essere ammessi.
Il richiamo ai principi costituzionali e alle direttive UE ribadisce che le restrizioni numeriche hanno legittimità solo se collegate a standard formativi minimi ed i posti comunque disponibili devono essere interamente coperti, altrimenti vi è una lesione del diritto allo studio..
La limitazione agli scorrimenti ha lasciato circa 200 posti vacanti in diversi Atenei, ledendo il diritto degli studenti a scalare la graduatoria nazionale in base al merito: il periculum è dunque attuale e grave.
Il Consiglio di Stato ordina di: 1) effettuare subito gli scorrimenti per coprire i posti vacanti; 2) verificare se il punteggioconsente l’assegnazione di un posto in una delle sedi opzionate; 3) in caso positivo, assegnare il posto secondo l’ordine delle preferenze espresse.